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Proposta di modifica n. 7-bis.7 al ddl C.1346 in riferimento all'articolo 7-bis.

testo emendamento del 26/11/18

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone, a meno che le eccezioni non siano tali, per estensione o gravità, da compromettere la valutazione di sicurezza complessiva del Paese in questione.