presentato il 10/05/2021 in V Bilancio del Senato da Emiliano FENU (M5S) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 10/05/21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)
1. All'articolo 9 del decreto 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: ''1-bis. Qualora dopo l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 182-bis, della legge fallimentare, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni. Qualora dopo l'omologazione di un concordato preventivo si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurarne l'esecuzione, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione, e depositando presso la cancelleria del tribunale competente il piano modificato, una situazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata e la relazione attestativa. L'attestazione riferisce anche in ordine alla funzionalità del piano modificato alla miglior soddisfazione dei creditori. Il tribunale fissa la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, da tenersi entro 45 giorni dal deposito del piano modificato, con modalità idonee a salvaguardare il contradditorio e l'effettiva partecipazione anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori. Il commissario giudiziale deposita la sua relazione entro quindici giorni dalla data iniziale fissata per l'espressione del voto e la comunica ai creditori. Il concordato è approvato se riceve il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto; si considera favorevole il voto di chi non abbia espresso il proprio dissenso entro il termine fissato dal tribunale''.».