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Proposta di modifica n. 5.98 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

        Â«22-bis. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata al 6 per cento per le società che investono in progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili, nonché in progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti.

        22-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico sono individuate, nel rispetto del limite di cui al comma 22-quinquies, le modalità attuative di cui al comma 22-bis, con particolare riferimento ai criteri di individuazione dei progetti.

        22-quater. Agli aumenti di capitale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

        22-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 22-bis a 22-quater, pari a 100 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».