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Articolo aggiuntivo n. 14.0.3 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 14.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento del Fondo unico per l sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche)

        1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del ''Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche'', istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

        2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

        3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».