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Articolo aggiuntivo n. 12.0.1 (testo 3) al ddl S.2144
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)

            1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento dell'assegno di mantenimento, nello stato di previsione del dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l'assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente comma ha una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

        2. Attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili e per una durata non superiore ai tre anni.

        3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al comma 1.

        4. L'ammissione al fondo di cui ai commi precedenti è valutata dal giudice ai fini dell'esclusione dell'elemento psicologico del reato negli eventuali procedimenti per i reati di cui agli articoli 570 e 570-bis del codice penale.

        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge."