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Articolo aggiuntivo n. 6.0.82 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Moratorie debiti)

        1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, i soggetti che hanno in corso moratorie di cui all'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono avvalersi a seguito di presentazione istanza in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, di una proroga per rimborso capitale fino al 31 dicembre 2021. Il tasso d'interesse applicabile durante il periodo supplementare di differimento non può superare il 5,00 per cento.».