Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.147 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 299)

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

        Â«10-bis. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per l'anno 2021 e unicamente per i soggetti di cui al comma 7-sexies del medesimo articolo 60, è rifinanziato con una dotazione pari a 30 milioni di euro.

        10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».