Articolo aggiuntivo n. 37.0.73 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 37.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Termine centennale dei finanziamenti garantiti).

        1. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: ''anche per durate superiori a dieci anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''per una durata di massimo venti anni''.»