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Articolo aggiuntivo n. 5.0.19 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

        1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro so mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

        2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

        3. Il contributo di cui al comma i è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma i, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

        4. In alternativa al contributo di cui al comma i, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del so per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

        5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

        6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

        7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

        8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 5o milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».