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Articolo aggiuntivo n. 6.0.86 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione versamenti delle imposte sui redditi per proprietari non percipienti canone di locazione)

        1. Per i periodi di imposta in corso e fino al 31 gennaio 2022, i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è concessa l'esenzione del versamento a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

        2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare, le occorrenti variazioni di bilancio.».