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Proposta di modifica n. 2.28 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Il comma 2, è sostituito con il seguente:

        Â«2. Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

            a) una quota non inferiore al 70 per cento alle società esercenti impianti a fune in servizio pubblico ubicati in aree sciistiche operanti nei Comuni di cui al comma 1 in ragione del fatturato medio registrato degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, a titolo di parziale compensazione dei costi fissi sostenuti nella stagione 2020/2021;

            b) una quota non inferiore al 25 per cento ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico connessa all'apertura degli impianti di risalita e diversa da quella di cui alle lettere a) e c), secondo criteri definiti dalle singole Regioni e Province autonome;

            c) la restante quota ai maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020/2021, nonché alle scuole di sci presso le quali i predetti maestri di sci risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.