Proposta di modifica n. 3.302 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 31/07/18

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo confluisce in un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo incentivo occupazione stabile» e destinato alla riduzione del costo del lavoro.
  2-ter. Al fondo di cui al comma 2-bis è destinato, altresì, l'ulteriore incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificata dal comma 6 dell'articolo 9 del presente decreto, in modo da assicurare maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro centoventi giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis e 2-ter.