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Articolo aggiuntivo n. 1.0.15 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)

        1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-l9, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

        2. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo».

        Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «300 milioni».