Proposta di modifica n. 8.30 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        Â«2-bis. Per i soli datori di lavoro che, anteriormente al 1º aprile 2021, abbiano interamente usufruito delle dodici settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario o trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità con i periodi di trattamento di cui al citato articolo 1, comma 300. Per le finalità di cui al presente comma, le domande di accesso sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».