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Articolo aggiuntivo n. 6.0.159 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 8-bis, è aggiunto alla fine il seguente periodo ''Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023''».

        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n, 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «15 per cento».