presentato il 10/05/2021 in V Bilancio del Senato da Fulvia Michela CALIGIURI (FI)
status: Ritirato
testo emendamento del 10/05/21
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 39-bis.
1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
''1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.
1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis''».