Articolo aggiuntivo n. 15.0.4 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

        1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili entro il 30 giugno 2021.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».