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Proposta di modifica n. 17.27 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 17.
  • status: Ritirato
argomenti:    

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        Â«2-bis. Per i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i giorni di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2021, non sono computati ai fini della determinazione dei termini di durata massima dei medesimi contratti, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».