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Articolo aggiuntivo n. 22.0.6 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 238)

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in favore degli orfani delle vittime di Covid-19 per il sostegno allo studio, l'inserimento nell'attività lavorativa e l'assistenza medico-psicologica)

        1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'assegnazione di borse di studio in favore dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti orfani di un genitore o dei genitori vittime dell'epidemia di Covid-19 e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa.

        2. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle borse di studio di cui al comma 1, nonché per il finanziamento e l'accesso alle iniziative di cui al medesimo comma.

        3. In favore dei soggetti di cui al comma 1, è assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica. Ai fini di cui al presente comma, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».