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Articolo aggiuntivo n. 6.0.198 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per i settori del turismo e dello spettacolo)

        1. All'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Per gli immobili di cui al comma 1, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, non è dovuta per l'anno 2021 e, limitatamente agli immobili di cui alla lettera d), anche per l'anno 2022.''.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021 e 220 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».