Proposta di modifica n. 19.14 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 19.
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testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        Â«2-bis. Le imprese agricole beneficiarie dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in caso di rigetto o accoglimento parziale della relativa istanza effettuano il versamento dei contributi dovuti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla data della relativa comunicazione da parte dell'ente previdenziale, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla predetta comunicazione.».

        Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dal comma 1».