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Articolo aggiuntivo n. 1.0.28 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Iva crediti non riscossi)

        1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, sono eliminate le parole da: ''o per mancato pagamento'' fino a: ''registro delle imprese'';

            b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        ''4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

            a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

            b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

            c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. 11 credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese'';

            c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).'';

            d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

        ''6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.''

            e) al comma 8, le parole: ''ai commi 2, 3 e 5'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai commi 2, 3, 4 e 5'';

            f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

        ''11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi''».