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Proposta di modifica n. 29.14 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 29.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Al comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

            a) al secondo periodo, sostituire le parole: «possono anche ricorrere» con le seguenti: «ricorrono»;

            b) aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».