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Proposta di modifica n. 38.16 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 38.
  • status: Ritirato
argomenti:  

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        Â«5-bis. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari.».

        Conseguentemente, al comma 6, del medesimo articolo, aggiungere, in fine le seguenti parole: agli oneri di cui al comma 5-bis, pari 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.