Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 39.0.66 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 39.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato)

        1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante ''Esclusioni dall'ambito di applicazione'' è aggiunto quanto segue:

        ''g) il materiale vegetale spiaggiato costituito da piante acquatiche, alghe, legname e ogni altro materiale organico di natura vegetale, trasportato sulle coste del mare, dei fiumi e dei laghi dal moto ondoso, dalle correnti e dai venti''».