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Articolo aggiuntivo n. 6.0.211 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga Fondo centrale di garanzia PMI)

        1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 244 le parole: '' 30 giugno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: '' 31 dicembre 2021'';

            b) Al comma 245 le parole: ''28 febbraio 2021'', sono sostituite dalle seguenti: '' 30 giugno 2021''.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».