presentato il 10/05/2021 in V Bilancio del Senato da Cristiano ANASTASI (M5S) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 10/05/21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per oneri utenze energia elettrica)
1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento degli oneri per utenze energia elettrica sostenuti nel 2020, per un massimo di 80.000 euro.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma i, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final - ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche e integrazioni.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42»