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Proposta di modifica n. 30.126 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        Â«6-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia ''COVID-19'', è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari a 100 milioni per l'anno 2021 e a 100 milioni per l'anno 2022 agli operatori impegnati nelle attività svolte dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI. Con decreto del Presidente del Consigli dei ministri, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di erogazione e le modalità di accesso al contributo.

        6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 100 milioni per l'anno 2021 e a 100 milioni per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 100 milioni di euro per l'anno dall'armo 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».