Articolo aggiuntivo n. 22.0.29 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni sulla formazione specialistica in medicina di comunità e di cure primarie).

        1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza, nonché di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE, l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale viene esteso ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.

        2. Le disposizioni di cui al comma i entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente. Entro sessanta giorni vengono adottate tutte le misure necessarie per renderle operative».