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Articolo aggiuntivo n. 30.0.18 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e società partecipate)

        1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

        2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

        3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole: ''un milione di euro'' sono sostituite con le seguenti: ''cinquecentomila euro''.

        4. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite con le seguenti: ''fino al 31 dicembre 2023''.

        5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021''. Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: ''555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento''».