presentato il 10/05/2021 in V Bilancio del Senato da Vincenzo SANTANGELO (M5S) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 10/05/21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 33-bis
(Agevolazioni fiscali per ricercatori, docenti e lavoratori impatriati)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2-bis, le parole: "dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 16, commi 1, 2 o 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, per l'intero periodo previsto dallo stesso comma";
2) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. I docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), del presente decreto, previo versamento di:
5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 41 del presente decreto;
b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».