Articolo aggiuntivo n. 9.0.1 (testo 2) al ddl S.2144
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testo emendamento del 10/05/21

"font-size:medium">Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

        1. Per fronteggiare il calo dei traffici nei porti italiani conseguenti all'emergenza da COVID-19, l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e l'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, entro e non oltre la data del 30 giugno 2021, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, possono istituire, per gli anni 2021, 2022 e 2023, nei porti di rispettiva competenza un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

            a) almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment;

            b) si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri;

            c) persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali.

        La durata dell'Agenzia non può superare i ventiquattro mesi dalla data di istituzione.

        2. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nelle Agenzie di cui ai precedenti commi, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

        3. Per i fini previsti al comma 1 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano per gli anni 2021, 2022, 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».