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Articolo aggiuntivo n. 42.0.3 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 42.
  • status: Approvato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Clausola di salvaguardia)

        1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».