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Articolo aggiuntivo n. 40.0.55 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 40.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo garanzia locazioni abitative per incentivi in favore di giovani e titolari di lavori atipici)

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il ''Fondo locazioni'', con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la tutela dell'immobile adibito a prima casa tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza nella misura dei 50 per cento dell'importo del canone di locazione, incluse le spese condominiali, dovuto per 12 mesi, entro il limite massimo di 12.000 euro.

        2. La garanzia è concessa con priorità per l'accesso alle locazioni da parte dei seguenti soggetti:

            a) giovani coppie, intese quali nuclei familiari costituito da coniugi o da conviventi more uxorio, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo di garanzia locazioni;

            b) nucleo familiare monogenitoriale con figli minori, inteso come:

        1) persona singola non coniugata, né convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi;

        2) persona separata, divorziata o vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;

        c) genitori separati o divorziati con figli non economicamente indipendenti»;

        d) titolari di uno dei rapporti di lavoro di cui agli articoli da 13 a 40 e da 47-bis a 47-octies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

        3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 è vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dalla Consap s.p.a.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        5. All'articolo t, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 48, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

        ''c-ter) il Fondo locazioni istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione della garanzia pubblica di ultima istanza nella misura del 5o per cento dell'importo del canone di locazione, incluse le spese condominiali, dovuto per 12 mesi, entro il limite massimo di 12.000 euro. La garanzia è concessa con priorità per l'accesso alle locazioni da parte di giovani coppie, nucleo familiare monogenitoriale con figli minori, genitori separati o divorziati con figli non economicamente indipendenti, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo i della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con uno o più decreti di Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione del Fondo di garanzia per locazioni abitative, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione dell'immobile locato, nonché i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato.''».