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Articolo aggiuntivo n. 29.0.15 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 29.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

        1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, dopo le parole: ''obblighi di servizio pubblico'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero mediante noleggio di autobus con conducente,'' e le parole: ''con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021'';

            b) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

            ''b-bis) nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di leasing oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di leasing. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.'';

            c) al comma 2, dopo le parole: ''di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze'' sono aggiunte le seguenti: «e con il Ministro del turismo''.

        2. L'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

        3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

            a) quanto a 50 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

            b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».