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Articolo aggiuntivo n. 22.0.53 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 239)

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati)

        1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia amministrativa e contabile, anche con riferimento all'incremento del contenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, i magistrati amministrativi e contabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo compreso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19 possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantaduesimo anno di età.

        2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».