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Articolo aggiuntivo n. 6.0.91 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

        1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo i, le parole: ''3o giugno 2021'', sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'';

            b) all'articolo 13, comma 1:

                1) al primo periodo le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'';

                2) alla lettera c), le parole: ''fino a 72 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a 120 mesi'';

                3) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

            ''c-bis) per i soggetti che, per effetto della pandemia da Covid-19, hanno registrato, per l'esercizio 2020, una riduzione del fatturato pari almeno al 3o per cento rispetto a quello del precedente esercizio, la garanzia del Fondo è concessa, nella misura del 90 per cento, su operazioni finanziarie con durata fino a 180 mesi, a condizione che l'importo dell'aiuto sotteso alla garanzia del Fondo non sia superiore al 70 per cento della perdita di esercizio registrata dal soggetto beneficiario, ovvero al 90 per cento nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, fermo restando, in ogni caso, l'importo massimo della garanzia rilasciata dal Fondo di cui alla lettera b). L'aiuto sotteso alla predetta garanzia non è cumulabile con altri aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili. La predetta garanzia non può essere concessa a soggetti che si trovavano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni e integrazioni, al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le micro e piccole imprese, che possono accedere al predetto aiuto anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza o abbiano beneficiato di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;

            c-ter) per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il periodo massimo di cui 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria;''.».