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Articolo aggiuntivo n. 6.0.100 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Operazioni di rinegoziazione)

        1. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'alinea, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'';

            b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

        ''e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.''».