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Articolo aggiuntivo n. 39.0.29 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 39.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Interventi a favore della imprenditoria agricola femminile)

        1. Ai comma 504 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: ''mutui a tasso zero'' sono aggiunte le seguenti: ''di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile''.

        2. Il comma 505 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: ''505. Le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.''.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di curo per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».