Articolo aggiuntivo n. 15.0.1 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori fragili)

        1. Tutti i dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo indeterminato, anche se titolari di qualsiasi pensione di invalidità, compresa quella erogata ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e, in tale impiego, non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione minima e, comunque, non oltre il settantacinquesimo anno di età.

        2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

        3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

        4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione della invarianza del molo organico di ciascuna amministrazione. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».