Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 6.0.151 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

        1. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 119:

                1) al comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: ''Rientrano nella disciplina agevolativa anche gli interventi per la coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale disperdenti verso l'esterno se confinanti con locali riscaldati.'';

                2) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ''Fermo restando quanto già previsto da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, anche gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per cento di superficie in aumento. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la superficie in aumento non può eccedere il 20 per cento della somma delle superfici degli infissi precedentemente esistenti.'';

                3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

        ''3.1. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare.

        3.2. Nel caso di interventi su parti di immobili adibiti a spogliatoi, ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.'';

        4) al comma 4-quater sono premesse le seguenti parole: ''Fino al 31 dicembre 2025'';

        5) dopo il comma 4-quater), è aggiunto il seguente:

        ''4-quinquies) La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che abbiano già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge n dicembre 2016, n. 232.'';

        6) al comma 13-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non rilevano ai fini dell'attestazione di conformità dello stato legittimo delle parti comuni dell'immobile, gli elementi delle singole unità immobiliari che incidono sul prospetto degli edifici per i quali sia tempestivamente presentata domanda di sanatoria o la cui superficie occupata in pianta non superi i 5 metri quadrati. Per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, riscontrata l'assenza della documentazione e delle informazioni che consentono di stabilire lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare di cui al medesimo articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'asseverazione attesta che l'opera risulta ultimata entro tale data. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui congiuntamente agli interventi da realizzare sulle parti comuni siano eseguiti gli ulteriori interventi agevolati sulle singole unità immobiliari.'';

        7) dopo il comma 13-ter, è inserito il seguente:

        ''13-ter.1. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.'';

            b) all'articolo 121:

                1) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

        ''1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.'';

                2) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

            ''f-bis) interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.''.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede:

            a) quanto a 127,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            b) quanto a 1941,95 milioni di euro per Fanno 2022, 4964,05 milioni di euro per l'anno 2023, 4405,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4138,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4130,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2036,1 milioni di euro per l'anno 2027, 41,4 milioni di euro per l'anno 2028 ai sensi dell'articolo 42.''.».