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Articolo aggiuntivo n. 20.0.18 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Ulteriori misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio, volte al contenimento del contagio, al potenziamento dei controlli e alla prevenzione di delitti contro l'incolumità e la salute pubblica)

        1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini, limitatamente al periodo dello stato di emergenza e comunque fino al termine della pandemia, è disposto tampone faringeo biomolecolare (TFB) e antigenico ai cittadini paucisintomatici ed asintomatici;

        2. Per le finalità di cui al comma 1 e tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, si provvede all'esecuzione del tampone faringeo biomolecolare (TFB) o antigenico presso tutte le strutture e presidi sanitari e ospedalieri territoriali. I cittadini, muniti di tessera sanitaria, possono recarsi secondo turni prestabiliti, distanziati da almeno 10 giorni rispetto all'accertamento precedente, presso le predette strutture e nel rispetto della distanza interpersonale, nonché muniti di dispositivi di protezione individuale, presso la struttura o il presidio sanitario o ospedaliero di appartenenza più vicino alla propria abitazione oppure presso strutture di presidio sanitario mobili (drive through), attive sul territorio, che provvederanno all'esecuzione dei predetti tamponi.

        3 I dati dei risultati di cui al comma 1 e 2 sono inoltrati tempestivamente alle forze di polizia e consultabili quotidianamente attraverso una banca dati online, appositamente costituita presso il Ministero della Salute.

        4. Tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico sanitario e profilassi, nonché per prevenire o sanzionare delitti colposi o dolosi contro l'incolumità e la salute pubblica, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 438 e 452 del codice penale, le forze di polizia possono effettuare controlli a campione sulla popolazione per procedere tempestivamente, qualora accertato il riscontro con la banca dati dei positivi al Covid-19 ed entro il ventesimo giorno a partire dalla data dell'ultimo test. il cui risultato sia positivo, contro gli eventuali trasgressori.

        5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 41».