Articolo aggiuntivo n. 12.0.1 (testo 4) al ddl S.2144
  • status: Approvato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)

        1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il versamento dell'assegno di mantenimento, presso il ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2021, è istituito un fondo volto ad erogare, nei limiti della dotazione finanziaria autorizzata ai sensi del presente comma, contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con l'assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente Gomma ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

        2. Attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili.

        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al comma 1 anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».