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Articolo aggiuntivo n. 4.0.37 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Non sono dovute agli organi amministrativi competenti o all'azienda gestore del servizio tutte le multe, le ammende e le sanzioni amministrative comminate per la violazione dell'accesso nelle zone a traffico limitato nel periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri».