Proposta di modifica n. 30.134 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        Â«6-bis. Nelle more dell'individuazione da parte dell'INPS dei protocolli di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, e del conseguente adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai predetti protocolli, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: ''1º gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

            g) quanto a 6 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41;

            h) quanto a 6 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.