Articolo aggiuntivo n. 6.0.237 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 133)

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo a fondo perduto per gli operatori ambulanti)

        1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori ambulanti che nel corso dell'anno 2020 abbiano riscontrato una perdita di fatturato almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

        2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge e nei limiti di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 sono determinate le modalità per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».