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Articolo aggiuntivo n. 20.0.4 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 235)

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Fondo per l'assistenza e il supporto psicologico in favore dei figli)

        1. Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie ai servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in favore dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti in relazione alla prevenzione e al trattamento di ogni forma di disagio e malessere psicofisico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito Fondo, denominato ''Fondo per l'assistenza e il supporto psicologico in favore dei figli'' con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021 destinato ai soggetti appartenenti ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.

        2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

        3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».