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Proposta di modifica n. 4.51 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        Â«4-bis. Sono altresì automaticamente annullati i debiti di cui al precedente comma risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1 gennaio 2000 e sino al 31 dicembre 2015, delle imprese e dei lavoratori autonomi che abbiano conseguito nell'anno 2019 un fatturato inferiore a 1 milione di euro.».

        Conseguentemente, il comma 11, dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

        Â«11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.868,2 milioni di euro per l'anno 2021, 348 milioni di euro per l'anno 2022, 168,6 milioni di euro per l'anno 2023, 73,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 40,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 234,2 milioni di euro per l'anno 2021, 150,9 milioni di euro per l'anno 2022, 69 milioni di euro per l'anno 2023, 32,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 18 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».