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Articolo aggiuntivo n. 29.0.20 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 29.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. All'articolo 13, decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 11, le parole: ''entro il 30 giugno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'';

            b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        ''11-bis. A tal fine, onde consentire ai Comuni di procedere all'individuazione dei beneficiari ed all'erogazione delle somme, secondo le previsioni di cui all'articolo 200-bis, comma 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 187, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ai paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 del Princìpio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, potrà essere applicato in esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della Giunta, del Risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli ed ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 ed 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza della relativa variazione di bilancio è ascritta alla Giunta.''.

        2. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, le parole: ''in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno'' sono sostituite dalle seguenti: ''in favore delle persone a mobilità ridotta, anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità, ovvero persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ovvero in stato di bisogno, ovvero che utilizzano il trasporto pubblico non di linea tra le ore 7.00 e le ore 10 dei giorni feriali, ovvero fino al compimento del tredicesimo anno anche se accompagnati, ovvero che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o sociosanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione, ovvero tutti gli over 55'';

            b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        ''1-bis. I Comuni beneficiari potranno prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità anche economica appartenenti alle categorie individuate al comma 1.

        1-ter. I Comuni potranno utilizzare le risorse ad essi destinate, nella quota massima del 15 per cento, anche per finanziare le spese necessarie per l'attivazione della misura di cui al presente articolo''».