Articolo aggiuntivo n. 20.0.24 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

        1. All'art. 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il periodo ''con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità'' è soppresso.

        2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, felina rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1º gennaio 2020, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 valutati in 14.300.000,00 euro annui a decorrere dal 1º gennaio 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».